
Piano di autocontrollo della piscina: Contenuti e Registri
Il piano di autocontrollo è il documento con cui il responsabile di una piscina pubblica o ad uso collettivo analizza i rischi igienico-sanitari, decide come tenerli sotto controllo e registra i controlli fatti. È obbligatorio dall'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 (punto 6) e va tenuto a disposizione dell'ASL insieme ai registri, per almeno due anni.
Questa guida spiega cosa deve contenere, quali registri tenere, ogni quanto si controlla l'acqua e quali valori rispettare. Vale per piscine comunali e private aperte al pubblico, parchi acquatici e piscine di hotel, camping e agriturismi.
Chi lo deve redigere
Il responsabile della piscina, cioè la persona che il titolare individua come garante della corretta gestione igienico-sanitaria. Può essere il titolare stesso. Il documento si può far preparare da un consulente, ma la responsabilità di applicarlo e aggiornarlo resta del responsabile: l'Accordo dice che deve garantire che le procedure siano «applicate, mantenute e aggiornate».
Nelle piscine condominiali l'Accordo non si applica direttamente e decidono le Regioni. La Lombardia chiede il piano di autocontrollo anche ai condomini; la Puglia pure, ma per le piscine condominiali del gruppo B2 permette di sostituirlo con un registro dei controlli periodici; l'Emilia-Romagna non lo rende obbligatorio per i condomini del gruppo B1, dove però controlli e manutenzioni vanno fatti comunque. Una valutazione dei rischi scritta conviene sempre, anche dove non è obbligatoria.
Le sanzioni le fissano le Regioni. In Puglia, per esempio, chi non predispone il piano paga da 600 a 5.000 euro, e chi non tiene aggiornata la documentazione da 500 a 5.000 euro (L.R. 35/2008, art. 30).
Cosa deve contenere
L'Accordo chiede un documento di valutazione del rischio costruito sui principi dell'HACCP, lo stesso metodo usato nella ristorazione. I sei principi del punto 6.2 sono:
- analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari della piscina;
- individuazione dei punti e delle fasi in cui possono presentarsi, con le misure preventive;
- individuazione dei punti critici e dei loro limiti;
- definizione del sistema di monitoraggio;
- individuazione delle azioni correttive;
- verifica del piano e riesame periodico, anche quando cambiano le condizioni.
Nella pratica il piano diventa un manuale con allegati. Il modello dell'ASL di Bergamo, per esempio, è diviso in cinque sezioni: dati generali della piscina, descrizione della struttura, aspetti gestionali, analisi dei rischi e procedure operative. Le procedure coprono la sanificazione di locali e attrezzature, la manutenzione dell'impianto di trattamento dell'acqua, l'acqua calda sanitaria e il ricambio dell'aria. A ogni procedura corrisponde una scheda di registrazione.
Cosa trovi di solito fra i punti critici:
- la qualità dell'acqua in vasca (disinfettante, pH, temperatura, carico di bagnanti);
- il funzionamento di pompe, filtri e dosatori;
- il rinnovo dell'acqua;
- la pulizia di bordi vasca, spogliatoi e docce;
- il rischio Legionella nelle docce e nelle vasche con idromassaggio;
- la sicurezza dei bagnanti: vigilanza, capienza, pavimenti antiscivolo, primo soccorso;
- le prese di aspirazione, che dall'8 agosto 2026 per legge non devono creare effetto ventosa (vedi l'articolo su griglie e bocchettoni).
Dove la Regione permette di fare a meno dell'assistente bagnanti, è il piano di autocontrollo a dover descrivere come si organizza la vigilanza: lo chiedono, per esempio, Emilia-Romagna e Lombardia. Ne parliamo nella guida su quando è obbligatorio il bagnino in piscina.
I registri obbligatori
Il punto 6.4 dell'Accordo chiede di tenere a disposizione dell'ASL, «possibilmente automatizzati», due registri:
- il registro dei requisiti tecnico-funzionali, con dimensioni e volume di ogni vasca, numero e tipo dei filtri, portata delle pompe, sistema di manutenzione;
- il registro dei controlli dell'acqua in vasca, che riporta gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura e pH, la lettura del contatore dell'acqua di reintegro, quantità e nome dei prodotti usati ogni giorno per la disinfezione, la data dei prelievi per le analisi e il numero dei frequentatori.
Tutta la documentazione resta a disposizione dell'ASL per almeno due anni. Se un controllo interno mostra un valore che può essere un rischio per la salute, il titolare deve avvisare subito l'ASL (punto 6.6).
Ogni quanto si controlla l'acqua
Le frequenze dei controlli interni le fissa la norma tecnica UNI 10637, a cui rimandano diverse Regioni. Come esempio, il manuale dell'ASL di Bergamo (2013) riporta queste frequenze per l'acqua di vasca:
Parametro | Frequenza |
|---|---|
Cloro attivo libero e combinato, pH | 3 volte al giorno: la prima un'ora prima dell'apertura, le altre distribuite durante l'attività |
Temperatura | 2 volte al giorno |
Torbidità, sostanze organiche, azoto ammoniacale | una volta al mese |
Parametri microbiologici (analisi di laboratorio) | una volta al mese |
Legionella nell'acqua delle docce | una volta all'anno |
Attenzione: la UNI 10637 è stata rivista e pubblicata nella nuova versione l'8 febbraio 2024. La revisione distingue le frequenze delle analisi fra piscine di tipo 1 e di tipo 2 (le seconde comprendono quelle turistico-ricettive, condominiali e riabilitative) e, per le piscine di tipo 2 con misurazione e dosaggio automatici, permette di adattarle in sede di autocontrollo. Prima di fissare il calendario controlla la versione in vigore e cosa chiede la tua Regione.
Per le piscine stagionali la delibera lombarda chiede che il primo controllo si faccia all'avvio dell'attività. Poi ci sono i controlli esterni dell'ASL: in Lombardia almeno una volta a trimestre per le vasche coperte e due volte per stagione per quelle scoperte. Le frequenze esatte cambiano da Regione a Regione.
I valori da rispettare
I valori limite sono nella Tabella A dell'Allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni, riportata anche nella delibera lombarda 8/2552/2006. Per l'acqua di vasca, con disinfezione a base di cloro:
Parametro | Acqua di vasca |
|---|---|
Cloro attivo libero | 0,7 - 1,5 mg/l |
Cloro attivo combinato | massimo 0,4 mg/l |
pH | 6,5 - 7,5 |
Temperatura | 24-30 °C vasche coperte, 26-32 °C vasche coperte per bambini, 18-30 °C vasche scoperte |
Acido isocianurico | massimo 75 mg/l |
Conta batterica a 22 °C | massimo 200 ufc/ml |
Conta batterica a 36 °C | massimo 100 ufc/ml |
Escherichia coli, Enterococchi | 0 ufc/100 ml |
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa | massimo 1 ufc/100 ml |
Con ozono e cloro insieme cambiano i valori di cloro (0,4 - 1,0 mg/l di cloro attivo libero). Per gli altri parametri, dalla torbidità ai nitrati, il riferimento resta la tabella completa.
Errori frequenti durante le ispezioni
- Piano scritto e mai aggiornato. Una vasca nuova, un idromassaggio in più o un cambio di orari cambiano i rischi: il piano va riesaminato, lo chiede il sesto principio.
- Registri compilati a fine giornata. I valori vanno annotati al momento del controllo, con l'ora: tre misure identiche scritte con la stessa penna non convincono nessun ispettore.
- Numero dei frequentatori a occhio. L'Accordo lo chiede nel registro dei controlli, ed è il dato che spiega perché il cloro combinato sale nei pomeriggi di agosto.
- Documenti che non coincidono. Capienza, orari e vigilanza devono essere gli stessi nel piano e nel regolamento interno della piscina.
Sul numero dei frequentatori un software aiuta davvero. Il gestionale piscina di inpiscina.it PRO registra ogni ingresso con il QR code e lo collega alla fascia oraria: a fine giornata il dato da riportare nel registro c'è già. Se vuoi vedere come lo usano altri gestori, chiedici una demo.
Per il quadro completo degli obblighi sanitari vedi anche la guida ai requisiti sanitari delle piscine pubbliche.
Fonti
- Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, punti 5, 6 e 7, Allegato 1 Tabella A
- Lombardia, DGR 17 maggio 2006, n. 8/2552
- Puglia, L.R. 15 dicembre 2008, n. 35, artt. 24 e 30
- Emilia-Romagna, DGR 1092/2005
- ASL di Bergamo, modello di manuale di autocontrollo (2013)
- Norma UNI 10637:2024
Aggiornato al 28 ottobre 2026. Le frequenze e i contenuti del piano possono variare per Regione: verificali con la tua ASL.