
Bagnino in piscina: quando è obbligatorio e le deroghe
In questo articolo
- La regola generale: assistenza per tutto l'orario di apertura
- Quanti bagnini servono nelle piscine pubbliche
- Hotel, camping e agriturismi: le deroghe regionali
- Piscine condominiali
- Se il bagnino non c'è: cosa devi organizzare
- Chi può fare l'assistente bagnanti
- Le sanzioni
- Cosa potrebbe cambiare
- Fonti
- Domande Frequenti
Il bagnino è sempre obbligatorio nelle piscine aperte al pubblico, come le piscine comunali, i lidi con piscina e i parchi acquatici. Nelle piscine di hotel, camping e agriturismi riservate agli ospiti può non esserlo, ma solo se la Regione ha previsto una deroga e la piscina ne rispetta tutte le condizioni. Nelle piscine condominiali di regola non serve. La regola nazionale è l'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003; le eccezioni le scrivono le Regioni, e cambiano parecchio da una all'altra.
Sotto trovi la regola generale, le soglie regione per regione e cosa devi organizzare se nella tua piscina il bagnino non c'è.
La regola generale: assistenza per tutto l'orario di apertura
Il punto 4.1 dell'Accordo Stato-Regioni è netto: «L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina» e «in ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti». L'assistente bagnanti è la persona abilitata al salvataggio e al primo soccorso che vigila sulla vasca e sugli spazi intorno.
L'Accordo si applica alle piscine di categoria A:
- A1, piscine pubbliche: aperte a chiunque, con o senza biglietto, come le piscine comunali;
- A2, piscine ad uso collettivo: dentro alberghi, camping e complessi ricettivi, o al servizio di palestre e circoli, accessibili solo a ospiti, clienti e soci;
- A3, impianti per il gioco acquatico, cioè i parchi acquatici.
Le piscine condominiali sono la categoria B e restano fuori dal campo di applicazione dell'Accordo: le disciplinano le Regioni.
Quanti bagnini servono nelle piscine pubbliche
Per le piscine A1 il riferimento è l'articolo 14 del decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996 sugli impianti sportivi, richiamato da molte norme regionali:
- serve un assistente bagnanti quando in vasca ci sono più di 20 persone insieme o lo specchio d'acqua supera i 50 m²;
- ne servono almeno due per vasche oltre i 400 m²;
- per vasche oltre i 1.000 m² si aggiunge un assistente ogni 500 m².
Alcune Regioni sono più severe. In Toscana, per esempio, nelle piscine pubbliche e nei parchi acquatici il servizio di salvataggio è svolto per tutto l'orario «da almeno 2 assistenti bagnanti facilmente riconoscibili» (regolamento regionale 23/R/2010, art. 48, come modificato nel 2024).
Hotel, camping e agriturismi: le deroghe regionali
Il punto 9.1 dell'Accordo permette alle Regioni di stabilire «peculiari modalità applicative» per le piscine di strutture turistico-ricettive, campeggi, villaggi e agriturismi riservate agli alloggiati. Quasi tutte le deroghe ruotano intorno agli stessi parametri: superficie e profondità della vasca, vigilanza alternativa, personale formato al primo soccorso, informazione agli ospiti.
Le prime sette righe le abbiamo controllate sul testo della norma; Umbria, Molise e Calabria vengono dalla rassegna delle norme regionali di Professione Acqua, e prima di applicarle conviene leggere la norma della tua Regione.
Regione | Il bagnino può non esserci se… | Norma |
|---|---|---|
Emilia-Romagna | vasca sotto i 100 m² e profonda al massimo 140 cm, almeno due lati del bordo liberi, vigilanza anche con sistemi di controllo o allarme da postazione presidiata, personale di primo soccorso subito disponibile. Vigilanza e procedure vanno scritte nel piano di autocontrollo | DGR 1092/2005 |
Lombardia | la soglia è il volume: fino a 180 m³ e sotto 1,40 m basta un piano di sorveglianza con personale di primo soccorso in struttura; fra 180 e 300 m³, o oltre 1,40 m, serve una vigilanza costante vicino alla vasca; oltre 300 m³ serve un servizio continuo di assistenti bagnanti | DGR 8/2552/2006 |
Provincia di Trento | vasca sotto i 120 m² e profonda al massimo 140 cm, due lati liberi (altrimenti massimo 50 m²), vigilanza adeguata, personale di primo soccorso. Nelle case e negli appartamenti per vacanze con piscina esclusiva il bagnino non è obbligatorio, ma gli ospiti vanno informati | D.P.P. 8 giugno 2009, n. 9-11/Leg |
Puglia | vasche con specchio d'acqua complessivo fino a 100 m² e profondità massima di 140 cm, con sistemi alternativi di controllo e allarme. La presenza può allora non essere continuativa | L.R. 35/2008, art. 17 |
Toscana | il responsabile informa gli utenti dell'assenza del bagnino e protegge l'area per impedire l'accesso incontrollato ai minori di 14 anni, anche con siepi o allarmi certificati | Reg. 23/R/2010, art. 48 |
Liguria | tra le condizioni: vasca fino a 100 m² e profonda al massimo 1,40 m (tolleranza del 10%), almeno due lati del bordo liberi, vigilanza anche con sistemi di controllo o allarme da postazione presidiata, ospiti informati se la vigilanza non è continua. Senza bagnino è vietato l'accesso ai minori di 12 anni non accompagnati | DGR 902/2014, punti 3.4 e 3.5 |
Marche | le piscine riservate agli alloggiati di strutture extra-alberghiere, agriturismi, alberghi e campeggi fino a 120 posti (oltre, se la vasca non supera 240 m²) passano in categoria B, dove non si applicano le regole sul personale. La vasca deve avere profondità media fino a 140 cm e massima fino a 160 cm | DGR 1136/2012, punto 2.1 |
Umbria | vasca fino a 180 m² e sotto i 150 cm, oppure di qualunque superficie con profondità fino a 120 cm; attrezzature di soccorso e divieto per i minori di 12 anni non accompagnati | Reg. reg. 2/2008 (da rassegna) |
Molise | vasca fino a 100 m² e 140 cm, oppure di qualunque superficie con profondità fino a 120 cm; recinzione, salvagenti e pertiche a bordo vasca, utenti informati, divieto per i minori di 12 anni non accompagnati | Reg. reg. 1/2012 (da rassegna) |
Calabria | vasca fino a 100 m² e 140 cm, almeno due lati liberi, vigilanza anche con sistemi di allarme, personale di primo soccorso, utenti informati, divieto per i minori di 12 anni non accompagnati, rischio valutato nel piano di autocontrollo | rassegna |
Se la tua Regione non ha emanato una norma specifica, vale l'Accordo: assistenza bagnanti per tutto l'orario di apertura, senza deroghe.
Piscine condominiali
Di regola il bagnino non è obbligatorio. Emilia-Romagna e Puglia lo scrivono in modo esplicito: per le piscine di categoria B assistente bagnanti e addetto agli impianti non sono obbligatori, ma il responsabile della piscina deve comunque garantire igiene e sicurezza. Il responsabile, salvo diversa nomina, è l'amministratore.
Fa eccezione la Lombardia: anche nelle piscine condominiali il servizio di assistenza bagnanti «deve comunque essere previsto qualora il volume totale delle vasche sia > 300 m³ e/o la profondità sia > 1,40 metri» (DGR 8/2552/2006, allegato sulle piscine condominiali).
Se il bagnino non c'è: cosa devi organizzare
La deroga sposta l'onere sull'organizzazione, non lo cancella. Nelle Regioni che la prevedono, servono quasi sempre:
- un piano di sorveglianza scritto nel piano di autocontrollo, con chi vigila, come e cosa fa in caso di emergenza (lo chiedono in modo esplicito Emilia-Romagna, Lombardia e Trento);
- personale formato al primo soccorso, presente in struttura e subito raggiungibile durante l'apertura della piscina;
- informazione chiara agli ospiti che la vasca non è sorvegliata, con un cartello all'ingresso e nel regolamento interno (vedi la nostra guida al regolamento della piscina);
- attrezzature di soccorso a bordo vasca, come salvagente e pertica;
- dove previsto, recinzione e divieto di accesso ai minori non accompagnati.
Il titolare può fare personalmente da responsabile della piscina, da addetto agli impianti e da assistente bagnanti, purché abbia le abilitazioni: lo prevedono, fra le altre, Emilia-Romagna, Trento e Puglia.
Chi può fare l'assistente bagnanti
Secondo il decreto del 1996, è assistente bagnante chi è abilitato dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto oppure ha il brevetto per i salvataggi in mare rilasciato da una società autorizzata. Durante i corsi di nuoto l'assistenza agli allievi può farla l'istruttore, se ha la stessa abilitazione.
Le sanzioni
Le fissano le Regioni. In Puglia, per esempio, chi non assicura la presenza continuativa del bagnino, o non tiene efficiente il sistema di controllo alternativo, paga da 500 a 3.500 euro (L.R. 35/2008, art. 29).
Cosa potrebbe cambiare
Il disegno di legge quadro sulle piscine (A.C. 2576), all'esame della Camera e poi atteso al Senato, punta a una disciplina nazionale unica che comprende anche il personale. Finché non è approvato da entrambe le Camere e pubblicato, restano valide le regole di questa pagina. Nel frattempo una novità è già in vigore: dall'8 agosto 2026 le piscine aperte al pubblico devono avere prese di aspirazione a prova di effetto ventosa.
Bagnini, turni e capienza sono anche un problema di numeri: quante persone entrano, a che ora, in quale vasca. Con il gestionale piscina di inpiscina.it PRO vendi gli ingressi per fasce orarie e conti i presenti con il QR code all'ingresso, così sai sempre quanta gente c'è in acqua. Ti mostriamo come funziona.
Fonti
- Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, punti 2, 3, 4.1 e 9.1
- D.M. Interno 18 marzo 1996, art. 14
- Emilia-Romagna, DGR 1092/2005
- Lombardia, DGR 17 maggio 2006, n. 8/2552
- Provincia autonoma di Trento, D.P.P. 8 giugno 2009, n. 9-11/Leg
- Puglia, L.R. 15 dicembre 2008, n. 35
- Toscana, regolamento D.P.G.R. 23/R/2010, modificato dal D.P.G.R. 24/R/2024
- Liguria, DGR 18 luglio 2014, n. 902, linee di indirizzo per la gestione delle piscine
- Marche, DGR 23 luglio 2012, n. 1136
- Professione Acqua, rassegna delle disposizioni regionali
Aggiornato al 28 ottobre 2026. Le norme regionali cambiano: prima di decidere verifica il testo in vigore con la tua ASL.